Percorsi Abilitanti Docenti 30 - 36 - 60 CFU

Iscrizioni ai sensi dell'art. 13 del DPCM del 4 agosto 2023

I percorsi per l'acquisizione dei 30 CFU saranno svolti secondo le modalità di cui all'articolo 2-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, ad esclusione della prova finale. I corsi universitari sono a frequenza obbligatoria e la loro frequenza è incompatibile con l’iscrizione a corsi universitari che richiedano anch’essi frequenza obbligatoria.

Percorsi Abilitanti Docenti 30 - 36 - 60 CFU

Requisiti

Possono iscriversi coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno e che intendano conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.

Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro il termine per la presentazione della domanda di iscrizione. Il titolo verrà rilasciato in ogni caso solo nel caso di accoglimento della domanda di riconoscimento.

I requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della scadenza del presente bando devono essere autocertificati, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e della legge n. 183 del 12 novembre 2011, contestualmente alla presentazione telematica della domanda di iscrizione. Le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il possesso dei requisiti suindicati è autocertificato tramite i modelli allegati alla domanda d’iscrizione, costituendone parte integrante.

Non sono prese in considerazione domande di iscrizione prive di sottoscrizione o non debitamente compilate. L’Università può adottare in qualsiasi fase della procedura provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli non risultino validi alla loro verifica. Ai sensi del D. L. n. 36/2022, convertito nella Legge n. 79/2022, che ha modificato il D.L. n. 59/2017 (testo aggiornato): il DPCM del 4 agosto 2023, pubblicato nella G.U. del 25 settembre 2023, ha definito i Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

In particolare, ai sensi dell’art. 4 del DPCM del 4 agosto 2023, le Università e le Istituzioni AFAM possono erogare, negli Anni Accademici 2023-24 e 2024-25, percorsi formativi di 60, 30 e 36 CFU di cui agli Allegati dello stesso DPCM e alle note in materia del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Infoline 3389201508 Multimedia Generation

Percorso formativo di 60 CFU

E' rivolto alle laureate e ai laureati universitari e alle diplomate e ai diplomati AFAM in possesso del titolo di studio necessario, con riferimento allo specifico percorso abilitante, di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 59 del 2017;
alle studentesse e agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico oppure, per le AFAM, del diploma accademico di II livello o del diploma accademico a ciclo unico, purché, in tutte e quattro le situazioni ora indicate, abbiano conseguito almeno 180 CFU tra quelli previsti nei propri percorsi formativi.

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Percorso formativo di 36 CFU

E' rivolto ai vincitori del concorso che non hanno l’abilitazione all’insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Decreto legislativo n. 59 del 2017;
ai candidati, di cui all’art. 2-ter, comma 4-bis, del Decreto legislativo n. 59 del 2017, che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’art. 11, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

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Percorso formativo di 30 CFU

E' rivolto alle laureate e ai laureati universitari e alle diplomate e ai diplomati AFAM in possesso del titolo di studio necessario, con riferimento allo specifico percorso abilitante, di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 59 del 2017, quale requisito per partecipare al concorso che il MIM prevede di bandire nell’estate (o subito prima) del 2024;
alle studentesse e agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale o del diploma accademico di II livello AFAM o della laurea magistrale a ciclo unico o del diploma accademico a ciclo unico, che conseguano la laurea o il diploma entro la data che verrà a breve indicata dal Ministero (che inizialmente era quella del 28 febbraio 2024 - ma che è una data già superata), quale requisito per partecipare al concorso che il MIM prevede di bandire nell’estate (o subito prima) del 2024.

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